12 maggio 2012

JUSARTIS I nodi irrisolti del Diritto di Seguito. Capitolo I

 
La Direttiva europea ha davvero armonizzato gli ordinamenti statuali? Quali opere, esattamente, soggiacciono al diritto di seguito? In Europa ci si interroga

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Il diritto di seguito (droit de suite) è il diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione della rivendita delle stesse. I nodi irrisolti in merito all’applicazione della legge sul diritto di seguito nei vari ordinamenti statali sono molti; tra tutti tratteremo, per ora, uno: quali opere, esattamente, soggiacciono al diritto di seguito? In Italia, il recepimento della Direttiva 2001/84/CE è stato attuato con il Dlgs. 118 del 13.2.2006, in vigore dal 9 aprile 2006. Programma della Direttiva era, infatti, anche quello di “armonizzare le categorie di opere d’arte soggette al diritto”. La prima domanda che si pone è: cosa costituisce opera d’arte protetta dal diritto d’autore? Perché solo le opere protette da copyright possono essere oggetto del diritto di seguito? Quesiti di non facile risposta. In Inghilterra, recentemente, si è discusso se “l’elmetto di Star Wars” costituisse o meno un’opera della scultura protetta da copyright; e, nel luglio 2011, la Suprema Corte inglese ha affermato che – secondo la legge inglese – “l’elmetto di Star Wars” non può essere considerato come “scultura”. 

 

Per non parlare del famoso caso Brancusi: nel 1928, l’autore ottenne il riconoscimento che la propria opera “Bird in Flight” costituisse un’opera d’arte, ma dovette prima far causa allo Stato Americano perché poi venisse considerata tale. Qualche tempo fa, i giornali d’arte hanno intitolato “Flavin and Viola light works ruled “not art” (The Art Newspaper, 16 dicembre 2010): la Commissione Europea (11 agosto 2010) aveva difatti affermato che le opere video e le installazioni al neon, quando importate in Europa, sono soggette ad una IVA del 20% e non alla percentuale del 5% relativa, invece, alle opere d’arte della scultura; le video installazioni – secondo la CE –  debbono essere considerate “DVD players and projectors” e le installazioni al neon “light fittings” (il caso aveva riguardato, nello specifico, le opere “Hall of Wispers” di Bill Viola e “Six Alternating Cool White/Warm White Fluorescent Lights Vertical and Centred” di Dan Flavin). E’ curioso poi che, di recente, la Corte Suprema Olandese e la Corte di Appello di Parigi abbiano affermato che anche un profumo può essere oggetto di copyright (nel caso deciso dalla Corte olandese si è trattato del profumo ” Trésor” di Lancôme). La determinazione di quali siano le opere d’arte tutelabili con il diritto d’autore ha, pertanto, evidenti riflessi pratici, anche in relazione all’applicazione del diritto di seguito nei vari Stati Europei. 

 

In materia di categorie di opere protette, la legge italiana ad esempio menziona “gli originali delle opere delle arti figurative – comprese nell’art. 2 della legge sul diritto d’autore – come i quadri, i collages, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali”. Ma il punto è che l’art. 2 comprende molte più tipologie di opere rispetto a quelle che il decreto del 2006 elenca espressamente; e inoltre, non vengono menzionati né i video, né le installazioni, né le opere del design industriale (art.2, n.10,  LdA). Quindi, la vendita di queste opere sarà soggetta al diritto di seguito, oppure no? E gli altri Paesi, ad esempio la Gran Bretagna e la Francia, come si regolano in merito? Il sito DACS UK (il corrispettivo della nostra SIAE) precisa che la legge prevede “una lista di esempi, ma questa non deve essere intesa come lista esaustiva, dunque, se siete in dubbio, contattateci”. Il sito dell’ADAGP (anch’essa corrispettivo, in Francia, della nostra SIAE) menziona, come oggetto del diritto di seguito, anche “il mobilio, le tappezzerie, le ceramiche, l’arte vetraria”, ma poi indica tassativamente il numero massimo di edizioni degli stessi (per la scultura, il massimo è di 12 esemplari; per le tappezziere e le opere d’arte tessile, 8 esemplari e 4 prove d’artista; per le opere fotografiche firmate, massimo 30 esemplari;  per le creazioni su supporto audiovisivo, il massimo è di 12 esemplari; e così via). Il diritto di seguito si applica, infatti, anche alle copie prodotte in numero limitato dall’artista o sotto la sua autorità, purché numerate e firmate dall’artista… ma il problema è che la legge italiana non prevede espressamente il numero massimo di copie ed è così, ad esempio, anche per la legge inglese (sul sito DACS si trova però un rimando alle Categories A-C of the British Standards Classification of Prints – BS7876). Quanto a opere tutelate, dunque, permangono dubbi e differenze tra Stato e Stato. L’11 marzo scorso, tuttavia, si sono chiuse le consultazioni pubbliche relative agli effetti della Direttiva 2001/84/CE nei vari Stati: sarà interessante leggerne i risultati (al momento non ancora disponibili sul sito della Commissione Europea). E intanto l’America si risveglia per dire anche la sua sul diritto di seguito.

di elisa vittone

 
 
l’avvocato elisa vittone è specializzata nell’area della proprietà industriale ed intellettuale; presidente dell’associazione culturale Interalia; nel 2010 membro dell’IPSoc di Londra.

 

*articolo pubblicato su Exibart.onpaper n. 76. Te l’eri perso? Abbonati!

 

1 commento

  1. Abbiamo avviato una petizione che verte a chiarire e migliorare tale problema ma devo dire che lascia quasi del tutto indifferenti gli artisti in quanto essi confondono ciò che è “strutturale” alla professione con il “valore artistico” due cose diverse ma che possono essere congiunte e connesse senza essere incompatibili. Paradossalmente, gli artisti, vorrebbero essere riconosciuti ed avere dignità professionale senza essere all’interno di un sistema d’ordinamento istituzionale e questo sì che è incompatibile! Far parte di ordinamenti e regole istituzionali non toglie validità a un’opera d’arte né sminuisce o intacca il piano concettuale, filosofico, ideologico, poetico, estetico, ricerca e quant’altro possa invalidarne fondatezza e pregio.
    Molti si sono, diciamo eufemisticamente “inalberati”, sostenendo l’inutilità della petizione difendendo l’inconciliabilità della figura artistica in una sistematizzazione di regolamentazione del sistema rivendicando la “libertà” espressiva che, ovviamente, questa rimane eticamente e responsabilmente di competenza dell’artista. Vorrei sottolineare quanto il concetto di “libertà” (attuale e frainteso!) sia sinonimo totale anarchia in cui oltre a mancanza di regolamentazioni, anche a tutela della professione, si giunga allo svilimento dell’arte stessa, in quanto assistiamo a una caduta a 360° anche della ricerca tanto rivendicata e all’immagine dell’arte italiana nel mondo.
    Se per libertà si intende lasciar fare di tutto a tutti allora si smetta di rivendicare spazi gratuiti o di lamentare i criteri selettivi messi in atto nelle assegnazioni degli spazi istituzionali (pochi) ancora rimasti a disposizione, poiché i selezionatori, rivendicano giustamente, la stessa libertà di scegliere e scartare secondo i loro pareri, interessi, sodalizi e consorterie. Non esiste rivendicazione di diritti senza reciprocità.
    La petizione vuole essere, e lo ripeto, un semplice strumento pragmatico, per ordinare alcuni punti prioritari a favore degli artisti. I problemi sono tantissimi e il sistema è complesso ma, non potendo risolvere tutto con la bacchetta magica, si vuol partire da alcuni punti fondamentali e urgenti, per aprire altri tavoli e dibattiti futuri. Si inizia sempre da un punto, il resto, deve seguire se c’è la volontà e la collaborazione anche di altre figure, competenze e istituzioni.
    http://www.change.org/it/petizioni/programma-lavoro-onorevole-letta-l-italia-l-arte-e-il-sistema-fantasma

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